Statuto Associativo - Sez. A. D'Auria
Associazione Italiana Amici del Presepio Sez. A. D’Auria
c/o Chiesa S.M. del Pianto Via del Purgatorio 80059 Torre del Greco
REGOLAMENTO DELLA SEZIONE
PROF. A. D’AURIA
TORRE DEL GRECO
Art. 1
Visto l’art.5 dello statuto dell’associazione Italiana Amici del Presepio con sede in Roma, si è costituita il 3 Novembre 1987 la Sezione di Torre del Greco, intestata al Prof. Antonio D’Auria per meriti Acquisiti in campo presepistico e per essere stato uno dei primi iscritti all’associazione dalla fondazione. Il riconoscimento è stato deliberato dal consiglio direttivo centrale in data 21 settembre 1991.
Art. 2
L’attività della sezione non persegue fini di lucro e si prefigge lo scopo di diffondere a livello locale la tradizione e la cultura del presepio creando tra i cultori, vincoli di fraternità e di collaborazione, e persegue tutti gli scopi prefissati dall’art. 2 dello statuto nazionale.
La sezione si sostiene con le quote contributive dei soci onorari, dei soci sostenitori e mediante eventuali contributi volontari di enti pubblici e privati.
Art. 3
Fanno parte della sezione tutti i soci iscritti all’Associazione Italiana Amici del Presepio in regola con il pagamento della quota associativa e che ne facciano espressa richiesta scritta.
L’ammissione a socio della sezione è subordinata all’accettazione della domanda di ammissione da parte del consiglio direttivo della sezione. I nuovi soci debbono essere presentati da almeno 2 soci effettivi della sezione e la loro iscrizione sarà ratificata durante l’assemblea annuale dei soci. Il nuovo socio avrà diritto ad eleggere ed essere eletto negli organismi direttivi dopo due anni di effettiva iscrizione all’associazione D’Auria.
L’Accettazione a socio della sezione comporta l’adesione al presente regolamento oltre allo statuto del regolamento dell’associazione.
I soci della sezione versano una quota annuale deliberata dall’assemblea dei soci della sezione, pagabile anche in quote mensile per il mantenimento della sezione e per le spese delle attività culturali che intende promuovere.
I soci della sezione sono distinti nelle seguenti categorie:
Ordinari – ( Soci regolarmente iscritti a norma dello statuto Nazionale e del regolamento della Sezione)
Aspiranti ( Soci che non hanno raggiunto la maggiore età esentati dal pagamento di qualsiasi quota)
Sostenitori (Soci che concorrono a potenziare economicamente in modo sensibile la sezione).
Onorari –( Nominati dal consiglio direttivo della sezione, tra coloro che si sono distinti per attività a favore della sezione, questi sono esenti dal pagamento di qualsiasi quota).
Tutti i soci possono partecipare all’attività della sezione, ma solo quelli che pagano le quote associative e della sezione, in quanto soci effettivi, sono elettori ed eleggibili.
Art. 4
La qualità di socio si perde per dimissioni scritte, per morosità e per radiazione promulgata dal consiglio direttivo della sezione e dal Collegio dei probi Viri.
Art. 5
Almeno una volta all’anno viene convocata l’assemblea dei soci della sezione per approvare il bilancio Consuntivo e Preventivo per la programmazione le cui decisioni, riportate nel registro dei verbali, sono vincolanti per le attività della sezione. All’assemblea sono invitati tutti i soci della sezione.
Art. 6
Ogni tre anni l’assemblea elegge il Dirigente, il Segretario e cinque membri che insieme al dirigente, il segretario, costituiscono il Consiglio direttivo della sezione con incarico organizzativo, ed elegge tre membri che costituiscono il Consiglio dei probi Viri.
Art. 7
Il dirigente , dopo la formalizzazione dell’incarico da parte del consiglio direttivo centrale, è responsabile della conduzione della Sezione e ne ha la rappresentanza legale di fronte s terzi. In caso di impedimento è sostituito dal segretario.
Art. 8
Gli organi della sezione sono: L’assemblea generale dei soci, il consiglio direttivi, il segretario l’Assistente ecclesiastico ed il consiglio dei Probi Viri.
Art. 9
La sezione viene sciolta per decisione dell’assemblea dei soci oppure qualora i soci della sezione siano meno di cinque.
Art. 10
Sono considerati beni della sezione tutto quanto acquistato ed acquisito nel tempo dall’amministrazione della sezione come attrezzature, materiali statuine da presepe ecc. in caso di scioglimento della sezione il patrimonio sociale sarà devoluto in opere assistenziali.
Art. 11
Per tutto quanto non previsto si demanda per analogia a quanto previsto dallo statuto ed al regolamento dell’Associazione Italiana Amici del Presepio o si rinvia alle decisioni del consiglio direttivi Centrale.
Il presente regolamento è stato approvato dal consiglio direttivo e dalla assemblea dei soci in data 02.06.2008

